Il risarcimento del danno da parte del tour operator è dovuto se non si è riusciti a godere della vacanza solo parzialmente. Questo è il principio che si ricava dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 28/01/2013 secondo cui “In tema di contratto turistico, qualora il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest'ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile”. |
News e Giurispudenza >