L’Art. 21 del DPCM 02/03/2021 prevede espressamente al comma 1 “… E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi”. Purtroppo quanto avevo osservato in sede di udienza cautelare e nelle memorie di udienza si è rivelato una triste profezia. Un semplice remand è e rimane una forma di tutela cautelare priva di ogni reale efficacia atteso che l’Amministrazione ha potuto tranquillamente disattendere quanto il Tribunale Amministrativo aveva richiesto e caldeggiato. Nel dare contezza dell’accoglimento della sospensiva non si è infatti potuto non evidenziare come la precedente pronuncia lasciasse “l’amaro in bocca” in quanto si sperava in un accoglimento totale con sospensione immediata del provvedimento. Nell’ordinanza del 26/02/2021 il TAR aveva dato atto delle doglianze dei ricorrenti sul punto ma non ha ritenuto di discostarsi dal precedente orientamento. A questo punto lo Studio Legale Massafra impugnerà immediatamente, con motivi aggiunti, anche quest’ultimo DPCM e richiederà una nuova udienza cautelare sul punto. Non si vuole permettere che l’Amministrazione disattenda serenamente le indicazioni della Giustizia Amministrativa senza darne conto in alcun modo nelle aule di giustizia. Vedremo questa volta cosa ne penserà il TAR Lazio. Chi ha già partecipato al ricorso avverso il primo DPCM potrà aderire ai motivi aggiunti senza alcun ulteriore esborso. Lo Studio Legale Massafra si farà carico dei costi del contributo unificato necessari per il deposito dei motivi aggiunti e ciò a prescindere dalla presenza di nuove adesioni. Per chi invece non ha ancora aderito e volesse oggi partecipare il costo rimane quello già previsto per il precedente ricorso collettivo ed il mandato verrà esteso all’impugnativa di entrambi i DPCM. |
News e Giurispudenza >