Stranieri – Cittadinanza – Atto a discrezionalità estesa – Residenza per 10 anni è solo il requisito di base.

pubblicato 25 gen 2015, 01:36 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 25 gen 2015, 01:37 ]
I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che “La concessione della cittadinanza italiana è un atto connotato da una discrezionalità quanto mai estesa (tranne alcune ipotesi particolari). Ciò vale in particolare per l’ipotesi di cui alla legge n. 91/1992, art. 9, comma 1, lettera (f), ossia quella dello straniero che risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni. La lunga durata della residenza, prevista dalla norma in esame, è solo il requisito di base, ossia una condicio sine qua non, che non esonera dall’accertamento di ulteriori condizioni valutabili discrezionalmente, fra le quali l’effettivo e proficuo inserimento del soggetto nella comunità nazionale e l’autosufficienza economica (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II quater, n. 4959/2014)” (Cons. Stato Sez. III, 14-01-2015, n. 60).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 della l. 91/1992, “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.



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