In data 02/07/02013, con la sentenza breve n. 3552, i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato come “il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non può trovare giustificazione nel ritardo con il quale è stata presentata la relativa domanda a prescindere da ogni considerazione dei motivi che hanno determinato il ritardo stesso, atteso che il termine indicato dall’art. 5, comma 4, del t.u. n. 286 del 1998 “non ha natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia. Con la conseguenza che non può di per sé costituire idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma sopra citata” (cfr. Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2013 n. 326) - (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Puglia - Bari, sez. III, n. 582/2013)”. |
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