Stranieri – Kafalah – Diritto all'unità famigliare.

pubblicato 19 set 2013, 18:08 da Nicola Massafra
Si segnala l’importante pronuncia n. 21108 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, resa il  16/09/2013, che ha riconosciuto l’istituto di diritto islamico del Kafalah ai fini dei diritti all'unità famigliare. Spiegano gli Ermellini che “Nell'ambito del diritto internazionale, l'istituto del kafalah, tipico del diritto musulmano, si fonda sul divieto coranico dell'adozione ed in ossequio al precetto che obbliga ogni buon musulmano ad aiutare i bisognosi ed in particolare gli orfani, consente ad una coppia di coniugi o anche a una persona singola, di custodire ed assistere minori orfani o abbandonati con l'impegno di mantenerli, educarli ed istruirli come se fossero figli propri fino al raggiungimento della maggiore età. L'affidato non entra a far parte, giuridicamente, della famiglia che lo accoglie e all'affidatario non sono riconosciuti poteri di rappresentanza o di tutela che rimangono attribuiti alle pubbliche autorità competenti. Pur essendo disciplinato il kafalah in maniera più o meno dettagliata e diversificata dai vari Paesi islamici, nella maggior parte di essi è prevista una dichiarazione di abbandono, l'accertamento dell'idoneità dell'aspirante affidatario ed un provvedimento emesso all'esito di procedura giudiziaria. Trattasi del c.d. kafalah pubblicistica, anche se vi è la possibilità, nella pratica poco utilizzata, che l'affidamento in kafalah sia l'effetto di un accordo tra affidanti ed affidatari, siglato innanzi al giudice o al notaio, ed omologato da un'autorità giurisdizionale”. Ciò precisato sull’istituto i Supremi Giudici chiariscono “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionale volti all'attuazione del diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve prendersi in considerazione, con carattere di priorità, l'interesse primario del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991. La disciplina del ricongiungimento del minore extracomunitario al cittadino italiano al quale sia affidato in kafalah si rinviene esclusivamente nel D.Lgs. n. 30 del 2007 a norma del quale, se il minore straniero affidato al cittadino italiano con provvedimento di kafalah non potrebbe mai rientrare nella nozione di "discendente", implicante un rapporto parentale fondato sulla realtà biologica o anche su quella giuridica dell'adozione legittimante, non si ravvisa alcun impedimento a comprenderlo nell'ambito degli "altri familiari", di cui al comma 2°, lettera a), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 30 del 2007, per i quali il cittadino italiano residente in Italia può chiedere il ricongiungimento se è a carico, ovvero convive nel paese di provenienza del cittadino extracomunitario o per gravi motivi di salute che ne impongano l'assistenza personale


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