Spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio - Protocollo del Tribunale di Roma

pubblicato 13 gen 2016, 17:58 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 14 gen 2016, 00:08 ]
Il 17 dicembre 2014 è stato stilato il Protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, che ha chiarito il concetto di “spese ordinarie” e “spese straordinarie” nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio e, in generale, di affidamento dei figli.
Le spese ordinarie che rientrano nell'assegno di mantenimento sono così specificate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista).
Le spese straordinarie vengono suddivise a seconda se sia necessario o meno il previo consenso di entrambi i genitori. 
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono così identificate:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e per coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica;
- medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Quelle per cui non è previsto il previo accordo tra i genitori sono invece così individuate: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia pubblici che privati, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Detto protocollo chiarisce inoltre che nel caso di spese straordinarie da concordare “il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altra, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all’uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta".

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Nicola Massafra,
13 gen 2016, 17:58
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