Specializzandi - Scade il 20/10/2017 termine per l'azione volta al riconoscimento del compenso per i medici che hanno frequentato un corso di specializzazione.

pubblicato 2 ott 2017, 10:00 da Nicola Massafra
Scadrà il prossimo 20/10/2017 il termine ultimo per proporre l’azione legale tendente al riconoscimento del rimborso sia per i medici che hanno frequentato una scuola di specializzazione tra il 1978 e il 1993 (senza ricevere alcun compenso), sia per chi si è specializzato tra il 1994 e il 2006 (ricevendo una borsa di studio parziale).
Come è noto, per il periodo dal 1983 al 1991, gli specializzandi medici, nel nostro Paese, non hanno ricevuto alcun compenso, contrariamente a quanto stabilito dal Legislatore comunitario con le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, e con un ingiusto pregiudizio, e anche nei periodi successivi, quanto percepito non corrisponde alla adeguata retribuzione loro dovuta.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha espressamente evidenziato che "Il medico specialista che, essendosi iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e non avendo percepito alcuna remunerazione durante il corso, domandi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle Direttive 75/362/CC e 82/76/CEE, non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma solo di averlo frequentato senza essere stato remunerato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/03/2012)" (Cass. civ. Sez. III, 08-03-2017, n. 5781).
La Suprema Corte ha altresì evidenziato come la richiesta possa essere avanzata anche per chi ha frequentato i corsi di specializzazione prima del 1982 precisando:".... ritiene questa Corte di dare continuità all'orientamento da ultimo affermatosi (v. sentenza n. 10612/15) secondo il quale la giurisprudenza della CGUE ha affermato il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell'obbligo di retribuzione per i medici specializzandi, indicando come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della relativa direttiva la ed. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria, prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all'anno di iscrizione al corso di specializzazione. .... La limitazione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non trova riscontro nelle direttive CEE 16 giugno 1975 n. 75/363 e 26 gennaio 1982 n. 82/76, anzi, è indirettamente smentita dall'art. 14 di quest'ultima direttiva - secondo cui "le formazione a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del gennaio 1983, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo" - e comunque si pone in contrasto con il criterio della la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, indicato dalla CGUE come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva ..." (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-09-2015, n. 17434).
Per informazioni e per avviare il giudizio prima della scadenza dei termini chiamare il numero 0688640310 oppure inviare una mail all'indirizzo info@studiomassafra.com indicando nell'oggetto "risarcimento specializzandi".



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