La Suprema Corte ha chiarito che “Sono pienamente utilizzabili ai fini della prova di reati anche le videoregistrazioni effettuate direttamente dal datore di lavoro destinatario del divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970) ed all'art. 114 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), purché il datore di lavoro agisca non per controllo della prestazione lavorativa, ma per determinati casi di tutela dell'azienda rispetto a specifici illeciti” (Cass. pen. Sez. VI, 04-06-2013, n. 30177). |
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