Separazione dei coniugi - Provvedimento di assegnazione casa coniugale - ICI (IMU) spetta comunque al proprietario.

pubblicato 2 mag 2016, 23:39 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 3 mag 2016, 01:03 ]
Con il provvedimento di assegnazione non viene meno la proprietà dell’immobile ma sorge solo un diritto personale, e non reale, di godimento. In ragione di tale principio,gli Ermellini hanno recentemente chiarito come le imposte comunali (ex ICI) siano di pertinenza di chi sia proprietario a prescindere da chi goda effettivamente dell'immobile in virtù del provvedimento di assegnazione. Così la Cassazione: “In tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà dell'altro coniuge, non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà, ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3, D.Lgs. n. 504 del 1992. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione personale o di divorzio, invero, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo ad esso non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile (Cass. civ. Sez. III, 10-02-2016, n. 2675).
Sempre nello stesso senso, in relazione all'imputazione delle spese ordinarie e straordinarie, si ricorda anche la giurisprudenza di merito secondo cui “Il coniuge assegnatario della casa coniugale subentra in tutti i diritti e doveri correlati al diritto di godimento che gli è stato riconosciuto dal giudice ed ha diritto ad effettuare la voltura a suo nome delle utenze relative all'immobile che saranno, salva diversa determinazione giudiziale, a suo carico e qualora il coniuge estromesso sia l'esclusivo proprietario della casa la ripartizione delle relative spese con il coniuge assegnatario sarà effettuata distinguendo fra spese inerenti la proprietà e spese inerenti il godimento, rientrando fra quelle anche le riparazioni urgenti che si ritenessero necessarie fra cui può ricondursi il ripristino dei cavi dell'energia elettrica; attesa l'identità di ratio esistente fra il caso in questione e quello contemplato dall'art. 1577 c.c., è possibile applicare analogicamente la disciplina in materia di immobili locati, riconoscendo, quindi, all'assegnatario della casa coniugale, così come al conduttore, il pacifico diritto di eseguire e far eseguire direttamente, salvo rimborso, le riparazioni urgenti alla casa coniugale per preservarne la sua propria destinazione d'uso, ossia un habitat funzionale alla crescita dei figli. A tali condizioni, in presenza di espressa previsione normativa, non c'è spazio per l'autorizzazione giudiziale a consentire il compimento di lavori urgenti e indifferibili in assenza del consenso del proprietario, coniuge estromesso dall'assegnazione della casa coniugale, o per un provvedimento che accerti l'obbligo di quest'ultimo di eseguire o far eseguire i lavori di manutenzione necessari, potendosi l'assegnatario della casa coniugale rivolgere direttamente al gestore del servizio elettrico, in quanto posto nella medesima situazione del conduttore e quindi nella completa disponibilità dell'immobile” (Trib. Catanzaro, 14-07-2014).



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