Separazione – Obbligo di mantenimento persiste anche per il periodo in cui il minore vive con genitore non affidatario.

pubblicato 9 ott 2013, 22:38 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 12 ott 2013, 04:04 ]
Durante le vacanze estive il genitore che tiene con sé il minore non è affatto esonerato dal versamento dell’assegno di mantenimento per il mantenimento del figlio. Infatti la Corte di Appello di Roma ha chiarito, confermando un principio già espresso nel 2006, che “Il contributo dovuto per il mantenimento della prole minore di età determinato in una somma fissa mensile, qualora non diversamente pattuito, deve intendersi non come rimborso delle spese sostenute dall'affidatario per il mantenimento dei figli nel mese corrispondente, bensì quale rata mensile di un assegno annuale, determinato in funzione delle esigenze degli stessi rapportate nell'anno. Consegue a quanto innanzi che il coniuge non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo del versamento del contributo per il tempo in cui i figli si trovino presso di lui, per il solo fatto che nel periodo predetto egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento” (App. Roma Sez. II, 14-03-2013). La medesima Corte, con sentenza del 01/09/2006, aveva già evidenziato che "In tema di separazione coniugale, posto che il contributo al  mantenimento  dei figli minori a favore del genitore affidatario ha natura di rata mensile di un  assegno   annuale  determinato in funzione delle esigenze della prole nel corso di tutto l'anno e non, quindi, di rimborso delle spese sostenute dallo stesso genitore nel mese corrispondente, si ritiene, salvo diverse disposizioni, che il genitore non affidatario non possa ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione della somma per il tempo in cui i figli si trovino presso di lui ed egli provvede, pertanto, in modo esclusivo al loro  mantenimento"


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