Per ottenere l'addebito della separazione non è necessario che vi sia un'effettiva infedeltà essendo sufficiente un comportamento lesivo dell'onorabilità dell'altro coniuge. Questo è il principio sancito dagli Ermellini: “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Rigetta, App. Bologna, 22/08/2007)” (Cass. civ. Sez. I, 12-04-2013, n. 8929). Ovviamente il comportamento fedifrago o disonorevole deve essere la causa dell'intollerabilità della convivenza posta a base della separazione e non una sua conseguenza. |
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