Il Tribunale di Palermo ha evidenziato che “In tema di ritardo del vettore aereo superiore alle tre ore, il passeggero ha diritto di richiedere le medesime tutele risarcitorie e compensative previste nei casi di cancellazione, sebbene anche in tal caso il diritto viene meno se il vettore prova che il ritardo prolungato è dipeso da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che il problema tecnico occorso all'aeromobile non rientra nell'ambito delle circostanze eccezionali idonee ad escludere il diritto alla compensazione pecuniaria)” (Trib. Palermo, 16-01-2013). |
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