Rifiuti abbandonati - Responsabilità del proprietario del terreno ed oneri di rimozione.
L’art. 192 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (Divieto di abbandono) prevede che “1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di DOLO O COLPA, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.
Pertanto affinché il proprietario di un terreno possa essere ritenuto responsabile, e quindi obbligato in solido alla rimozione e smaltimento, occorre che venga accertato dal Comune che l'abbandono dei rifiuti sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa.
Sul punto ormai la giurisprudenza è costante nel richiedere espressamente l’accertamento della colpa in capo ai proprietari : “È illegittimo un ordine, ex art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, rivolto proprietari del suolo, di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti sul suolo adottato in assenza di istruttoria in ordine alla riconducibilità degli sversamenti a comportamenti anche solo colposi dei medesimi proprietari. (Conferma T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 27/10/2016, n. 4992)” (Cons. Stato Sez. IV, 04-05-2017, n. 2027) e “Alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti; in via solidale il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa; non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti (art. 192 d.lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente)” (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 29-06-2016, n. 441) e ancora "Il proprietario o colui che vanta diritti sul terreno è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti ivi abbandonati non a titolo di responsabilità oggettiva, ma a titolo di dolo o colpa, da accertare a seguito di contraddittorio con l’interessato (art. 192 D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente)" (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 12-10-2016, n. 1962).
D'altra parte ai proprietari NON SI PUÒ IMPORRE UN VIGILANZA CONTINUA OVVERO DI PROCEDERE AD UNA COSTOSA OPERA DI RECINZIONE DEL TERRENO.
Così sul punto la giurisprudenza amministrativa: “Ai fini della rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà privata, il requisito della colpa può consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia a tutela della salute pubblica. Conseguentemente, l'obbligo di diligenza deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, dovendosi perciò circoscrivere la responsabilità colposa in capo al proprietario non autore dello sversamento quando il medesimo avrebbe potuto evitare il fatto sopportando un sacrificio obiettivamente proporzionato (D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente”. (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 20-03-2017, n. 756) e “Ai fini della rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà privata, il requisito della colpa può consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia a tutela della salute pubblica; il dovere di diligenza che fa capo al titolare del fondo non può spingersi sino al punto da richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l'area e di abbandonarvi rifiuti, eccedendo un impegno di tale entità gli ordinari canoni della diligenza media e del buon padre di famiglia (D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente)” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 20-01-2017, n. 144).
Pertanto, nel caso di assenza di colpa o dolo in capo al proprietario, la rimozione dei rifiuti abbandonati dovrà essere ordinata unicamente agli autori degli illeciti e, in difetto di una loro pronta rimozione, rimossa dal Comune a spese degli stessi.
Si ricorda inoltre che di tali provvedimenti dovrà occuparsi direttamente il Sindaco. sul punto si ricorda che "L’art. 192 del d.gs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) attribuisce al Sindaco e non al dirigente il potere di stabilire le operazioni necessarie per la rimozione, l’avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi; tale disposizione sopravvenuta prevale sul disposto dell'art. 107, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti locali)" (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 13-01-2017, n. 28) e "L'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, donde, in applicazione degli ordinari criteri ermeneutici, l'incompetenza del dirigente ad adottare il provvedimento impugnato, non potendosi interpretare la normativa alla luce del principio della separazione dei poteri in quanto la disposizione, peraltro successiva al TUEL, appare derogatoria rispetto al complessivo assetto delle funzioni introdotto da quest'ultima normativa" (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 27-10-2016, n. 4995).
Pertanto, nel caso di assenza di colpa o dolo in capo al proprietario, la rimozione dei rifiuti abbandonati dovrà essere ordinata unicamente agli autori degli illeciti e, in difetto di una loro pronta rimozione, rimossa dal Comune a spese degli stessi.
Si ricorda inoltre che di tali provvedimenti dovrà occuparsi direttamente il Sindaco. sul punto si ricorda che "L’art. 192 del d.gs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) attribuisce al Sindaco e non al dirigente il potere di stabilire le operazioni necessarie per la rimozione, l’avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi; tale disposizione sopravvenuta prevale sul disposto dell'art. 107, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti locali)" (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 13-01-2017, n. 28) e "L'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, donde, in applicazione degli ordinari criteri ermeneutici, l'incompetenza del dirigente ad adottare il provvedimento impugnato, non potendosi interpretare la normativa alla luce del principio della separazione dei poteri in quanto la disposizione, peraltro successiva al TUEL, appare derogatoria rispetto al complessivo assetto delle funzioni introdotto da quest'ultima normativa" (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 27-10-2016, n. 4995).