La giurisprudenza ha recentemente chiarito che “Nel processo amministrativo vige il principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Il ricorso collettivo (presentato cioè da una pluralità di soggetti) è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, due condizioni: a) che esista identità di petitum e di causa petendi, e cioè che siano identici i provvedimenti impugnati, i motivi di ricorso e l'interesse a ricorrere (è necessario che i ricorrenti abbiano un interesse comune in modo che l'eventuale accoglimento del gravame possa tornare a vantaggio di tutti e non solo di alcuni); b) che non sussista un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti” (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 27-03-2020, n. 302) e che “Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, che sia presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali - ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 10-03-2020, n. 3078).
Nello stesso senso “Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi, e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti. Due, pertanto, sono i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo: uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; l'altro negativo, costituito dall'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti” (T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 24-02-2020, n. 186) e “Nel processo amministrativo il ricorso collettivo , presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, può essere ammesso solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali nel senso che domande giudiziali siano identiche nell'oggetto” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 20-02-2020, n. 2292).
Anche i Giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che “Il ricorso giurisdizionale collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali, ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi, e l'assenza di un conflitto di interessi tra le parti” (Cons. Stato Sez. VI, 23-03-2020, n. 2030) e “Nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse legittimo all'emanazione o alla non emanazione di un dato provvedimento e sottoposta alla valutazione del giudice amministrativo, deve essere proposta dal singolo titolare della situazione soggettiva con separata azione, sicché la deroga può ritenersi ammissibile solo nel concorso di una duplice condizione, e cioè che non sia ravvisabile alcun conflitto di interessi fra i ricorrenti e che le posizioni dei suddetti soggetti siano omogenee fra di loro con riferimento sia al petitum azionato che alle doglianze dedotte, sì da poter ragionevolmente considerare la pluralità dei ricorrenti un'unica parte processuale, seppure soggettivamente complessa” (Cons. Stato Sez. III, 07-11-2019, n. 7614).