Ricorso collettivo al TAR Lazio contro la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per tutti gli “over 65” e per tutto il personale medico - Ordinanza Z00030 del 17-04-2020 Regione Lazio.

Con l’ordinanza n. Z00030 del 17/04/2020 la Regione Lazio ha introdotto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie: 
"a) Soggetti di età ≥ 65 anni. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
La medesima ordinanza introduce “una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale… ed il Rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di cui al precedente punto I lettera a)..." (over 65 anni).

Questo Studio Legale ha già predisposto e notificato, per un proprio assistito, un ricorso avverso la predetta ordinanza ritenendo che non si possa disporre l’obbligatorietà di un vaccino antinfluenzale attraverso un’ordinanza regionale in difetto di un'istruttoria puntuale  ed addirittura per un periodo successivo allo stato di emergenza proclamato fino al 31/07/2020.

Successivamente alla presentazione del primo ricorso, lo Studio è stato contattato da numerosi residenti “over 65” ed “operatori sanitari” desiderosi di partecipare/aderire quali cointeressati autonomi ed introdurre essi stessi un ricorso avverso l’ordinanza in parola ovvero depositare un atto di intervento.
Parimenti lo studio è stato contattato da genitori di bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni desiderosi di impugnare la predetta ordinanza. Anche persone non rientranti nelle predette categorie hanno comunque manifestato un interesse all'annullamento dell'ordinanza e richiesto come poter partecipare attivamente al ricorso.
Pertanto si è ritenuto di fornire un’informativa generalizzata a chiunque voglia aderire alla presente iniziativa indicandone i requisiti necessari, il termine entro cui presentare il ricorso, i costi e le modalità 
di adesione.

Aggiornamento del 02/10/2020: VITTORIA!
In data odierna il TAR ha emesso la sentenza che ha finalmente accolto il ricorso contro l'ordinanza della Regione Lazio che ha disposto la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria.
Il TAR ha evidenziato, tra le varie motivazioni, che:
“11.1. La normativa emergenziale COVID non ammette simili interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie;
11.2. Le disposizioni in materia di igiene e sanità nonché di protezione civile non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale;
11.3. L’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale.
12. In conclusione si deve affermare che, al di là della ragionevolezza della misura (peraltro comunque auspicata dal CTS nei verbali agli atti del giudizio depositati), la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale. Sede quest’ultima cui va dunque ascritta ogni competenza e responsabilità – anche di matrice politica – in merito alla decisione di introdurre o meno obblighi di questo genere”
.
Così infine il dispositivo:
“P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e
per l’effetto annulla l’ordinanza pure in epigrafe indicata.”

Lo studio legale ringrazia tutti per aver partecipato a questa battaglia di civiltà e di libertà a cui tutti dobbiamo sentirci chiamati quando i cardini della nostra Costituzione, 
frutto di un importante bilanciamento di diritti e valori, vengono aggrediti e calpestati.

Aggiornamento del 10/08/2020: Il 04/08/2020 il Tar Lazio ha trattenuto in decisione la causa preavvertendo che potrebbe decidere non solo l'istanza cautelare, ma anche il merito con una sentenza breve. La discussione è stata articolata ed si è potuto rappresentare come la documentazione prodotta dal CTS non dimostrasse la fantomatica "informativa per le vie brevi". Non solo, dalla predetta documentazione è altresì dimostrato il difetto di istruttoria da parte della Regione Lazio. Si sono parimenti rappresentate le riflessioni esposte nel corso dell'intervista andata in onda sul CH 14 del Digitale Terrrestre, Super Nova TV e pubblicata da ITalia Sera.

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Il 10/08/2020 il TAR Lazio ha emesso l'ordinanza cautelare con cui ha respinto la domanda di sospensione cautelare  fissando, tuttavia, un’udienza pubblica di merito ravvicinata al 29/09/2020 per decidere definitivamente il ricorso. Ritiene infatti il TAR che l’ordinanza impugnata non si presenta, allo stato, come direttamente lesiva della posizione ricorsuale in ragione della decorrenza fissata al 15 settembre dell'obbligatorietà con adempimento, tuttavia, richiesto entro il 31 gennaio 2021, senza che nessuna sanzione sia irrogabile nelle more dello stesso. Ha pertanto ritenuto che in tale quadro la celere fissazione dell'udienza di merito consentirà di apprezzare le questioni sottese, anche di carattere costituzionale, con invito espresso alle parti di depositare specifiche memorie di trattazione sulla questione di competenza statale o regionale. 
Il TAR ha inoltre evidenziato che la produzione del CTS non ha risposto al quesito avanzato dal Tribunale circa la valutazione sulla rischiosità della vaccinazione alla luce della miglior scienza, sicché è necessario acquisire sul punto specifica relazione dal CTS.
Nella sostanza si chiede nuovamente al CTS di rispondere a quesiti che la Regione Lazio avrebbe dovuto affrontare al momento dell'emissione dell'ordinanza e non certo in un momento successivo. Il 29 settembre pertanto si deciderà direttamente il merito in cui verranno affrontati, in modo approfondito e non solo in modo sommario come viene fatto nella fase cautelare, tutte le eccezioni sollevate ed in particolare sia la problematica del riparto di competenza tra Stato e Regioni che la valutazione di rischiosità della vaccinazione.