Palazzo Spada chiarisce che "non merita accoglimento la richiesta di accesso alla documentazione in possesso della P.A. che risulti caratterizzata da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di un'attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti riguardanti un intero procedimento, atteso che l'eventuale soddisfazione di simile richiesta importerebbe un'opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all'Amministrazione dalla normativa di cui al Capo V della l. n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo dell'Amministrazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II ter, n. 7107/2011)". (Cons. Stato Sez. V, 06-09-2012, n. 4721). |
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