La Corte Costituzionale ha recentemente chiarito che “In tema di reati commessi in relazione alla circolazione stradale, LA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA NON PUÒ ESSERE "AUTOMATICA" INDISTINTAMENTE, in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis c.p. (omicidio stradale) sia dall'art. 590 bis c.p. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata, come fattispecie aggravate, dall'art. 589 bis, commi 2 e 3 c.p. e dall'art. 590 bis, commi 2 e 3 c.p. (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Nelle ipotesi diverse da queste ultime, che il legislatore ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto, e nei limiti fissati, dall'art. 222, comma 2, secondo e dal terzo periodo del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285” (Corte Cost., 17-04-2019, n. 88). |
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