Responsabilità professionale – Assicurazione - Clausola “claim made”.

pubblicato 6 mar 2014, 14:31 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 6 mar 2014, 14:34 ]
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3622 de 17/02/2014, si sofferma, nell'ambito dei contratti di assicurazione della responsabilità professionale, sulla natura ed efficacia della clausola "claim made". Tale clausola garantisce  la copertura assicurativa in tutti i casi in cui la domanda di risarcimento dei danni sia proposta contro l'assicurato nel periodo di validità-efficacia della polizza pur se il comportamento illecito da cui deriva la responsabilità si sia verificato prima della stipulazione del contratto. Gli Ermellini evidenziano come “... l'estensione della copertura ai comportamenti anteriori alla stipulazione della polizza è frutto di una precisa scelta dell'assicuratore che di sua iniziativa inserisce la predetta clausola fra le condizioni generali di contratto, sulla base di una consapevole valutazione dei rischi, peraltro, circoscritti tramite altre disposizioni" e che “La clausola claim made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore, ovvero l'obbligo di indennizzo in relazione all'alea del verificarsi di determinati eventi, e la controprestazione dell'assicurato, consistente nel pagamento del premio. Ciò significa che possono essere coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato antecedenti alla data di conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data. Viceversa, possono essere sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, allorché la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto.



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