La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come “La responsabilità del produttore di un cosmetico difettoso non può essere dedotta dalla circostanza che il danno è stato provocato dall'utilizzazione del prodotto, essendo il consumatore a dimostrare il difetto del prodotto; tale difettosità va esclusa in presenza di anormali condizioni di impiego del prodotto, dipendenti da circostanze anomale che, se pur non imputabili al consumatore, rendano il prodotto, altrimenti innocuo, veicolo di danno alla salute (nella specie, si è considerata come circostanza anomala, determinante un impiego anormale del prodotto, l'utilizzazione dello stesso da parte di un consumatore che temporaneamente versava in una particolare condizione di salute)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 15-03-2007, n. 6007). Anche nel 2010 i Giudici di legittimità hanno ribadito come “la circostanza che un prodotto cosmetico (nella specie, gel abbronzante) abbia arrecato danni alla salute dell'utilizzatore non è di per sé sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità del produttore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 e dell'art. 7 della legge 11 ottobre 1986 n. 713 (applicabili "ratione temporis", essendo oggi la prima di tali norme abrogata dal d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, e la seconda modificata dall'art. 5 del d. lgs. 24 aprile 1997 n. 126); il combinato disposto delle norme appena ricordate pone, infatti, a carico del produttore una presunzione di responsabilità a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, per tale intendendosi quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore. (Cassa con rinvio, App. Catania, 07/09/2005)” (Cass. civ. Sez. III, 13-12-2010, n. 25116). |
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