Responsabilità dei professionisti in concorso con il cliente – Commercialista e dichiarazione fraudolenta con fatture false.

pubblicato 5 lug 2019, 01:46 da Nicola Massafra
Il commercialista è responsabile, in concorso con il cliente, del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000) qualora risulti a conoscenza della falsità dei documenti. In una recente sentenza la Cassazione penale ha chiarito che “Il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA” (Cass. pen. Sez. III, 29-03-2019, n. 28158).
Il contributo causale rilevante va individuato nella predisposizione e nell'inoltro delle dichiarazioni fiscali contenenti l'indicazione di elementi passivi fittizi supportati dalle fatture false, trattandosi di condotte di sicura agevolazione materiale del reato. In altri termini, il professionista che assiste e segue il contribuente per gli adempimenti fiscali potrà essere chiamato a rispondere quando, con un proprio comportamento cosciente e volontario, abbia intenzionalmente dato un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del reato commesso dal cliente.
Gli Ermellini hanno precisato che in giurisprudenza è pacificamente ammessa la configurabilità del concorso del commercialista con il contribuente sia in generale nei reati tributari, sia, più in particolare, nei delitti dichiarativi. Il commercialista, infatti, può concorrere nel reato di emissione di fatture false (Cass. Pen. 28341/2001), nell'indebita compensazione (Cass. Pen. 1999/2017), così come nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (Cass. Pen. 39873/2013 e Cass. Pen. 7384/2018).

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