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Regione Lazio - Ordinanza Z00030 del 17-04-2020 rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale - TAR LAZIO investito dell'esame di legittimità.

Con l’ordinanza n. Z00030 del 17/04/2020 la Regione Lazio ha introdotto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie: 
"a) Soggetti di età ≥ 65 anni. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
La medesima ordinanza introduce “una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale… ed il Rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di cui al precedente punto I lettera a)..." (over 65 anni).
Viene quindi disposto che  “La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera a), non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l’impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione che non consentono di garantire il distanziamento sociale" e che "La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera b), non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d. lgs. 81/2008, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all’art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. Del decreto citato”.