Regione Calabria - Ordinanza n. 47 del 27-05-2020 rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale.

pubblicato 6 giu 2020, 09:27 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 6 giu 2020, 12:33 ]
Con l’ordinanza n. 47 del 27/05/2020, la Regione Calabria, come già prima di lei la Regione Lazio, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie:
"a) Soggetti di età ≥ 65 anni: l’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini.
b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario;”
 
L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021.
L’ordinanza prevede inoltre che “La mancata vaccinazione per le persone di cui al punto 1 lettera b), non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d. lgs. 81/2008, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all’art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato”.
La medesima ordinanza introduce “L’introduzione di una forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutte le persone nella fascia d’età ≥ 60 < 65 anni, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale” e “L’ introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6 anni ad essere sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale, con potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta”.
RICORSO COLLETTIVO TAR CALABRIA.
Questo Studio Legale ha già intrapreso un ricorso individuale e vari ricorsi collettivi avverso un’ordinanza della Regione Lazio analoga per contenuti e criteri, ritenendo che non si possa disporre l’obbligatorietà di un vaccino antinfluenzale attraverso un’ordinanza regionale in difetto di un'istruttoria puntuale ed addirittura per un periodo successivo allo stato di emergenza proclamato fino al 31/07/2020. Peraltro, ai sensi del comma II dell’art. 32 Cost. “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 
È pertanto in corso di predisposizione un ricorso collettivo anche avverso l’ordinanza “gemella” disposta dalla Regione Calabria in quanto si ritiene che sia stata violata la libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti le cure sanitarie e ciò in forza di una normativa emergenziale che non conferisce i poteri di disporre vaccinazioni obbligatorie.
La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31/07/2020 e, pertanto, ogni provvedimento fondato sullo stato di emergenza non può trovare applicazione dopo la cessazione dello stato di emergenza proclamato. Anche l’art. 3 del D.L 6/2020 prevede unicamente che NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Pertanto una volta emessi i DPCM la Regione non avrebbe potuto adottare provvedimenti di urgenza quale quello oggi emesso.
Peraltro un tale provvedimento non era comunque consentito in quanto in ogni caso si tratta di una misura che certamente non influisce sul periodo di emergenza proclamato e non afferisce alla diffusione del COVID-19. Si evidenzia altresì come l’art. 1 comma 2 del D.L. 19/2020, richiamato nell’ordinanza della Regione Calabria, prevede che le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 non siano affidate alla totale discrezionalità dell’autorità, ma a valutazioni ancorate ai principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente. Inoltre l’art. 2 del D.L. 19/2020 prevede che “Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”. Nel provvedimento impugnato non si dà in alcun modo atto di aver sentito il predetto Comitato tecnico scientifico. Palese è pertanto anche l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e questo anche dove l’ordinanza candidamente sostiene “f) se gli studi in corso lo dimostreranno, indurre nei soggetti con status positivo per la vaccinazione antinfluenzale l’espressione di una malattia da COVID-19 con una sintomatologia meno grave”. Come si può emettere un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente sulla base di un’ipotesi ed in attesa che studi dimostrino l’assioma posto alla sua base?
Questi ed altri motivi sono alla base dell'odierna iniziativa.
Cliccando sul pulsante "ricorso collettivo ord. Regione Calabria" troverete un’informativa generalizzata sulle modalità per aderire alla presente iniziativa  con l'indicazione dei requisiti necessari, del termine entro cui presentare il ricorso, dei costi e delle modalità di adesione.