Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che “L’Amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire detto recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, n. 6242/2014)” (Cons. Stato Sez. IV, 03-11-2015, n. 5010). Sul punto i Giudici di palazzo Spada si erano espressi anche nel 2011 evidenziando come “La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, da parte dell'Amministrazione, non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Ne consegue che la P.A., nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare tale recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, sez. II n. 1455/1998)” (Cons. Stato Sez. III, 04-07-2011, n. 3982). Si ricorda come l’azione di ripetizione di indebito ha come suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o perché è venuto meno successivamente. |
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