Pubblico impiego – Agevolazioni ex l. 104/92 – Richiesta di trasferimento vicino alla persona da assistere.

pubblicato 6 mar 2014, 13:47 da Nicola Massafra
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha precisato che “L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, che attribuisce al lavoratore che assiste un coniuge, parente o affine affetto da disabilità il "diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere", non riconosce un diritto soggettivo pieno al dipendente pubblico ma intende tutelare la posizione del disabile e il suo diritto all'assistenza. Tale posizione, tuttavia, deve essere posta a raffronto con l'interesse pubblico all'efficiente organizzazione degli uffici e al buon andamento della pubblica amministrazione, dimodoché per la concessione del beneficio del trasferimento deve essere dimostrato che il dipendente che lo richiede sia l'unico familiare a potersi prendere cura del disabile, che non potrebbe farlo nella sede di servizio da cui chiede di essere trasferito e che dal trasferimento non derivino inefficienze all'organizzazione dell'ufficio in cui resta servizio. (rigetta il ricorso)” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 20-02-2014, n. 1111).



Comments