Prostituzione  - Reato di favoreggiamento - Locazione.

pubblicato 6 mar 2014, 14:44 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 6 mar 2014, 14:52 ]
Secondo la terza Sezione penale dei Giudici di piazza Cavour “Non costituisce reato di favoreggiamento della prostituzione altrui la condotta di chi subloca la propria abitazione utilizzata dalla prostituta, con cui il sublocatore conviva, come luogo del meretricio, non essendo la sola stipulazione del contratto qualificabile come aiuto alla prostituzione” (Cass. pen. Sez. III, 17-02-2014, n. 7338). La medesima sezione aveva già evidenziato, nel 2013, che "Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, come delineato dall'art. 3 della legge n. 75 del 1958, la condotta del proprietario di un immobile che faccia luogo alla locazione dello stesso, a prezzo di mercato, a soggetto che ivi intende svolgere, e di fatto svolge, l'attività di prostituzione. La condotta di favoreggiamento, invero, richiede la presenza di prestazioni e/o attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione di un appartamento a prezzo di mercato (quali la locazione a prezzo non di mercato, ovvero un particolare arredo dell'immobile)" (Cass. pen. Sez. III, 20-03-2013, n. 28754).


Comments