Nei procedimenti disciplinari di stato, dal 20/02/2020, è possibile nominare un avvocato che possa coadiuvare la difesa prima prevista solo con un difensore scelto fra militari in servizio.
Infatti l’art. 1, comma 1 lett. dd) del D.lgs. n. 173/2019, in vigore dal 20/02/2020, ha introdotto il comma 3-bis all’art. 1370 del Codice dell’ordinamento militare cosi disponendo che “Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.