Prescrizione e risarcimento del danno.

pubblicato 4 dic 2013, 16:41 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 4 dic 2013, 16:46 ]
L’art. 2947 c.c. prescrive che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive  in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ed in due anni se il danno è prodotto dalla circolazione dei veicoli. L’art. 2935 c.c. specifica che i termini di prescrizione iniziano a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In merito alla corretta interpretazione del momento in cui inizia a decorrere la prescrizioni gli Ermellini hanno chiarito che “Il testo degli artt. 2947 e 2935 c.c. deve essere letto ed interpretato nel senso che, al fine di esercitare il diritto al risarcimento del danno, occorre che il danneggiato sia adeguatamente informato non solo dell'esistenza del danno stesso, ma anche dei fatti che ne determinino l'ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nella sua condotta l'atteggiamento di inerzia che giustifica il decorrere della prescrizione” (Cass. civ. Sez. III, 28-11-2013, n. 26685).Tale principio è stato emesso dalla Suprema Corte in relazione ad una richiesta di risarcimento attuata in danno delle compagnie assicurative che avevano violato il principio di concorrenza specificando che “Qualora l'azione di risarcimento dei danni proposta da chi si dichiari danneggiato dalla violazione delle regole della concorrenza sia basata esclusivamente sulla base dei fatti accertati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) con il provvedimento n. 8546 del 28.07.2000, con cui veniva accertata l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza operata da numerose imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore RC auto, la prescrizione del diritto al risarcimento inizia a decorrere da data non anteriore a quella della pubblicazione del suddetto provvedimento. Ed infatti, la prescrizione non può farsi decorrere da una data anteriore a quella in cui si è verificata la fattispecie posta a fondamento della domanda giudiziale”.



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