Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 2144/2013 del 18/04/2013, ha confermato la sentenza del Tar. Lazio n. 4485/2012 stabilendo che “Il fenomeno del precariato nell'insegnamento - sorto per effetto riflesso della mancata attivazione, per lungo tempo, dell'ordinario reclutamento per concorso in rispetto all'art. 97 della Costituzione - è un metodo di reclutamento che attribuisce agli interessati una posizione di generale esclusiva nel reclutamento, giuridicamente tutelata rilevante e dunque protetta, con il riflesso dell'impedimento del reclutamento ordinario, vale a dire di quanti, al termine del ciclo di studi, aspirassero ad acquisire un titolo per l'insegnamento. La recuperata, tendenziale pratica dell'ordinario reclutamento non è dunque impedita né ostacolata dal complesso delle previsioni concernenti il c.d. "assorbimento" del personale precario scolastico. Pertanto i "precari" non sono titolari di un interesse legittimo a non essere affiancati o superati nelle posizioni di ruolo da nuovi soggetti abilitati in via ordinaria”. Massima redazione Leggi d’Italia – De Agostini. |
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