Porto d’armi – Ampia discrezionalità amministrativa  in sede di concessione e revoca.

pubblicato 22 mar 2015, 14:14 da Nicola Massafra
I Giudici di Palazzo Spada, con la recente sentenza 1270 del 11/03/2015 di integrale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 25 gennaio 2010, n. 311, hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel rilascio e/o revoca del porto d’armi, l’Autorità amministrativa gode di ampia discrezionalità. In particolare si è chiarito che la licenza di porto d'armi può essere poi negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa "affidabilità" del soggetto interessato all'uso delle stesse (R.D. n. 773/1931, TULPS)” e che “La valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia porto e detenzione di armi è caratterizzata da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (R.D. n. 773/1931, TULPS”.
Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre  che “L'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (R.D. n. 773/1931, TULPS)”.

Steegle.com - Google Sites Like Button


Comments