Plagio artistico dell'opera d’arte figurativa moderna – Tutela dell’”arte informale”.

pubblicato 10 ott 2018, 14:47 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 10 ott 2018, 14:54 ]
Con la recente pronuncia 2039/2018 gli Ermellini evidenziano come anche la c.d. arte informale è giuridicamente tutelabile qualora ne ricorrano i presupposti. In particolare la Suprema Corte precisa che “In tema di accertamento del plagio delle opere d'arte figurativa, anche moderna, il giudice deve procedere ai seguenti accertamenti: a) l'opera originale deve presentare i caratteri dell'originalità creativa, sia pur minima, fermo che la tutela non è riconosciuta all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva, attraverso cui si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale; b) il giudizio si fonda su una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, delle opere in confronto, incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali delle opere medesime, attraverso il riscontro delle eventuali difformità, dovendosi valutare il risultato globale, o l'effetto unitario; c) il plagio va escluso allorché le due opere, pur prendendo spunto dalla stessa idea ispiratrice, si differenzino negli elementi essenziali, che ne caratterizzano la forma espressiva; d) di contro il plagio sussiste allorché, dal confronto, emerge che non vi è scarto semantico, idoneo a conferire alla seconda un diverso e proprio significato artistico, in quanto dalla prima essa ha mutuato il c.d. nucleo individualizzante o creativo, ricalcandone gli elementi creativi, non essendo invece sufficienti elementi originali di mero dettaglio rispetto a quelli dell'originale (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, alla stregua di tali principî ed in conformità ad una c.t.u., aveva accertato che taluni dipinti, commercializzati mediante televendita, costituissero plagio di opere di Emilio Vedova, presentando la stessa tecnica, nonché identità della posizione di piani, delle masse cromatiche, delle proporzioni, mentre le minime differenze erano riferibili non ad una rielaborazione creativa, ma ad esigenze commerciali, ad es. le dimensioni ridotte, e di semplificazione) (Cass. civ. Sez. I, 26-01-2018, n. 2039).
Inoltre precisa che “In ipotesi di violazione del diritto d'autore, accertata l'esistenza oggettiva del plagio, in ragione dell'appropriazione degli elementi essenziali dell'altrui opera pittorica e creativa, in presenza di determinati ed indubbi elementi di identità, sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all'illecito, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ivi compreso, oltre all'autore materiale del plagio, anche il soggetto che abbia commercializzato le opere plagiarie nell'ambito della propria attività imprenditoriale, rientrando nel dovere di diligenza qualificata, ex art. 1176 c.c., gravante sugli operatori esperti del mercato dell'arte, la verifica che le opere poste in vendita non si palesino plagiarie. (Nella specie, la commercializzazione delle opere plagiarie era avvenuta mediante cd. televendita, strumento avente una particolare idoneità lesiva per la diffusione che permette nella distribuzione delle opere medesime). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2015)” e che “In ipotesi di violazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore, sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all'illecito, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ivi compreso, oltre all'autore materiale del plagio, anche il soggetto che abbia commercializzato le opere nell'ambito della propria attività imprenditoriale (nella specie, la galleria d'arte, che le ha esposte e vendute, sia in via diretta, sia mediante il veicolo della cd. televendita. Peraltro ha aggiunto la Corte del merito che proprio quest'ultimo strumento palesava una particolare idoneità lesiva, attesa la diffusione che permette nella distribuzione dell'opera plagiata)” (Cass. civ. Sez. I Sent., 26-01-2018, n. 2039).



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