In data odierna, 10/08/2020 il TAR Lazio ha emesso l'ordinanza cautelare con cui ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell'ordinanza della Regione Lazio in ordine all'obbligatorietà del vaccino antinfluenzale fissando, tuttavia, un’udienza pubblica di merito ravvicinata al 29/09/2020 per decidere definitivamente il ricorso. Ritiene infatti il TAR che l’ordinanza impugnata non si presenta, allo stato, come direttamente lesiva della posizione ricorsuale in ragione della decorrenza fissata al 15 settembre dell'obbligatorietà con adempimento, tuttavia, richiesto entro il 31 gennaio 2021, senza che nessuna sanzione sia irrogabile nelle more dello stesso. Ha pertanto ritenuto che in tale quadro la celere fissazione dell'udienza di merito consentirà di apprezzare le questioni sottese, anche di carattere costituzionale, con invito espresso alle parti di depositare specifiche memorie di trattazione sulla questione di competenza statale o regionale. Il TAR ha ritenuto quindi di dover approfondire la questione fissando l'udienza di merito del 29/09/2020. Il TAR ha inoltre ritenuto che dai verbali prodotti dal CTS risulta l'utilità di rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale nei soggetti esposti e vulnerabili, ovvero segnalando la necessità di aumentare la copertura nelle persone di età pari o superiore a 65 anni, valutando l’eventuale obbligatorietà della stessa soprattutto nei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, per tutto il personale sanitario, indipendentemente dall'età, e per tutte le persone accolte in lungodegenze, strutture socio sanitarie residenziali per anziani e disabili. Secondo il TAR da tale risultanza, in fase cautelare, l'ordinanza impugnata sarebbe sostanzialmente coerente con l’avviso espresso dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico), solo modulando diversamente la soglia di età correlata all’obbligatorietà della vaccinazione, ma individuando le medesime categorie da questo evidenziate come meritevoli di particolare attenzione. Tale opinione non risulta condivisibile atteso che modulare diversamente la soglia di età vuol dire colpire categorie diverse. Inoltre nulla si è detto in ordine al fatto che del fantomatico “parere per le vie brevi” fornito alla Regione non vi è nessuna traccia negli atti prodotti. Il TAR ha comunque evidenziato che la produzione del CTS non ha risposto al quesito avanzato dal Tribunale circa la valutazione sulla rischiosità della vaccinazione alla luce della miglior scienza, sicché è necessario acquisire sul punto specifica relazione dal CTS. Nella sostanza si chiede nuovamente al CTS di rispondere a quesiti che la Regione Lazio avrebbe dovuto affrontare al momento dell'emissione dell'ordinanza e non certo in un momento successivo. Il 29 settembre pertanto si deciderà direttamente il merito in cui verranno affrontati, in modo approfondito e non solo in modo sommario come viene fatto nella fase cautelare, tutte le eccezioni sollevate ed in particolare sia la problematica del riparto di competenza tra Stato e Regioni che la valutazione di rischiosità della vaccinazione. |
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