L’art. 143 del c.c. annovera tra i “Diritti e doveri reciproci dei coniugi “l’obbligo alla fedeltà” statuendo, al secondo comma, che “Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Recentemente la giurisprudenza di merito ha chiarito come “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, soprattutto se attuata tramite ripetuti comportamenti, rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali, tale da determinare normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, quindi, sufficiente a giustificare la pronuncia di addebito della separazione al coniuge responsabile” (Trib. Cassino, 23-06-2016). Tuttavia, come chiariscono i Giudici di Treviso e Pesaro, l’addebito può essere vinto dalla prova contraria che l’unione era in crisi prima della violazione dell’obbligo di fedeltà che pertanto diventa una conseguenza della crisi e non la sua causa. Infatti la giurisprudenza precisa come “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave e, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Trib. Treviso Sez. I, 26-05-2016). Parimenti si chiarisce che “In merito alla questione dell'addebito della separazione personale dei coniugi, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ovvero l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. Nel caso in cui, però, la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile per cui da un lato la parte che lo ha allegato ha interamente assolto all'onere della prova per la parte sulla stessa gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” (Trib. Pesaro, 26-02-2016). Pertanto la giurisprudenza concorda con la necessità di valutare caso per caso le violazioni del dovere di fedeltà dovendosi verificare se effettivamente abbia determinato l'intollerabilità della convivenza e come, dunque, abbia inciso sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, dell'ambiente in cui si sono verificati, della sensibilità morale degli interessati. Si evidenzia inoltre come la Suprema Corte abbia evidenziato come “ .. Né ad escludere la rilevanza dell'infedeltà è ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a comportamenti dell'altro coniuge, non essendo possibile una compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari, e potendo invece essere addebitata la separazione a entrambi i coniugi, ove sussistano le relative domande” (Cass. Civ. sez. II, sent. n. 7859 del 09-06-2000). Occorre, insomma, una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi. Anche Il Tribunale di Genova ha chiarito che il tradimento, “non assume alcuna rilevanza ai fini dell'addebito della stessa, laddove risulti intervenuto a situazione ormai compromessa” (Tribunale di Genova, 29.3.2012). Sull'onere probatorio gli Ermellini hanno precisato come “In tema di separazione giudiziale dei coniugi, deve di norma presumersi che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale” e che “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. (Rigetta, App. Bari, 02/02/2010)” (Cass. civ. Sez. I, 14-02-2012, n. 2059). |
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