Si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione in cui si evidenzia come "Nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. La presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani. Spetta alla società, onde inficiare la notificazione, l'onere di dimostrare l'assenza di legami con il consegnatario. A tal fine, non è sufficiente provare l'insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato". (Cass. civ. Sez. V, 05-09-2012, n. 14865). Gli Ermellini avevano inoltre chiarito come "In tema di notificazione alle persone giuridiche, se la notificazione non può
essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145 primo comma c.p.c. - ossia mediante consegna di copia
dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e
nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in
applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità
consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se
indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede
dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto
da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano
i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la
persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di
detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità
dettate dall'art. 143 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata
sentenza nella quale non era stata ravvisata la nullità della notificazione
della domanda giudiziale effettuata nei confronti di una s.a.s. malgrado si
fosse proceduto, dopo l'esito negativo della notifica presso la sede della
società, direttamente alla notificazione alla società ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , senza prima tentare la notificazione al legale
rappresentante della società stessa, del quale erano note le generalità). (Cassa
con rinvio, Giud. pace Montebelluna, 27/05/2004)" (Sez. II, sent. n. 9447 del 21-04-2009). |
News e Giurispudenza >