La Corte di Cassazione ha chiarito che “La notificazione di una cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o di sanzioni amministrative può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità che l'esattore rediga apposita relata di notifica, ma con onere in capo allo stesso di conservare per cinque anni la copia della cartella e l'avviso di ricevimento” (Cass. civ. Sez. II, 24-03-2015, n. 5898). |
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