La recente sentenza del Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro, n. 10478/2019 del 22/11/2019 ha chiarito che le polizze unit linked / index linked, rientrano nel ramo III di cui all'art. 2 cod. ass., che le definisce come i contratti di assicurazione sulla vita, di nuzialità e natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi investimento collettivo del risparmio o di fondi interni (unit linked) ovvero a indici o altri valori di riferimento (index linked).
Tuttavia il contratto di assicurazione sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza.
In difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob.
Dunque, nelle ipotesi di polizze variabili del ramo III senza garanzia o con garanzia parziale di restituzione del capitale manca, tout-court, la funzione previdenziale e, quindi, si è innanzi ad un negozio finanziario, di puro investimento; nelle ipotesi di polizze variabili del ramo III con garanzia della restituzione dell'intero capitale, è preservata in parte la funzione previdenziale, ma al di fuori dal meccanismo assicurativo: dunque, è configurabile un prodotto finanziario di risparmio con una causa mista anche previdenziale; nelle polizze variabili del ramo III con garanzia della restituzione dell'intero capitale e di un apprezzabile rendimento viene, infine, realizzata la funzione previdenziale e si è innanzi ad un contratto misto, con prevalente funzione assicurativa e con una componente finanziaria di investimento.
A seconda, dunque, dell'atteggiarsi dei requisiti tipici del contratto di assicurazione sulla vita nell'ambito delle polizze unit linked e index linked, sarà possibile verificare la reale causa del contratto e l'assimilabilità, o meno, alla causa assicurativa.
Pertanto il contratto di assicurazione sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza. In difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del t.u.f. e del regolamento Consob.
In difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob.
Dunque, nelle ipotesi di polizze variabili del ramo III senza garanzia o con garanzia parziale di restituzione del capitale manca, tout-court, la funzione previdenziale e, quindi, si è innanzi ad un negozio finanziario, di puro investimento; nelle ipotesi di polizze variabili del ramo III con garanzia della restituzione dell'intero capitale, è preservata in parte la funzione previdenziale, ma al di fuori dal meccanismo assicurativo: dunque, è configurabile un prodotto finanziario di risparmio con una causa mista anche previdenziale; nelle polizze variabili del ramo III con garanzia della restituzione dell'intero capitale e di un apprezzabile rendimento viene, infine, realizzata la funzione previdenziale e si è innanzi ad un contratto misto, con prevalente funzione assicurativa e con una componente finanziaria di investimento.
A seconda, dunque, dell'atteggiarsi dei requisiti tipici del contratto di assicurazione sulla vita nell'ambito delle polizze unit linked e index linked, sarà possibile verificare la reale causa del contratto e l'assimilabilità, o meno, alla causa assicurativa.
Pertanto il contratto di assicurazione sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza. In difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del t.u.f. e del regolamento Consob.