Matrimonio – Obbligo di lealtà e correttezza sussiste anche prima delle nozze – Diritto al risarcimento del danno.

pubblicato 12 ott 2013, 03:27 da Nicola Massafra
L'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio si riflette sui rapporti nella fase precedente il matrimonio, imponendo ai futuri coniugi un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, dal quale deriva anche un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto. In particolare la giurisprudenza ha ritenuto configurabile un danno ingiusto risarcibile quando l'omessa informazione, in violazione dell'obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità “coeundi” a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, abbia indotto la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato. In particolare si è ritenuto leso il diritto di quest'ultima  alla sessualità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio. Così la massima degli Ermellini:  “Sussiste un obbligo reciproco di lealtà, correttezza e solidarietà fra le persone che hanno deciso di legarsi in matrimonio. Tale obbligo, esistente anche prima del matrimonio stesso, si sostanzia inoltre in un obbligo di informazione su ogni circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche idonea a compromettere la possibilità di costituire quella comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto. L'inadempimento di tali obblighi di informazione può dar luogo, quando sia tale da compromettere uno dei diritti fondamentali della persona, quale il diritto ad una normale vita sessuale, alla responsabilità civile di uno dei futuri coniugi verso l'altro” (Cass. civ. Sez. I, 10-05-2005, n. 9801)


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