Marchi – Diversa tutela del marchio forte e debole – Limite alla tutela del marchio forte quando non è pregiudicata al capacità distintiva dei prodotti dell’impresa titolare di detto marchio
Come è noto  “La distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante” (Trib. Torino Sez. I, 14-02-2014). Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha posto un limite alla tutela del marchio forte evidenziando come “L'apprezzamento in merito alla confondibilità tra segni distintivi similari, è riservato al giudice di merito, le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivate. La premessa logica di siffatto apprezzamento è la qualificazione del marchio anteriore come marchio forte o debole. Per i marchi forti, la contraffazione imputabile al marchio successivo e similare, non viene meno non solo quando le varianti o le modificazioni siano lievi, ma neppure quando siano consistenti e rilevanti, sempreché vi sia appropriazione dell'identità sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo caratterizzante l'attitudine individualizzante di quello anteriore. Vale a dire che quando per effetto delle varianti il nucleo ideologico espressivo che è proprio del marchio anteriore resti impregiudicato e cioè non confondibile con il secondo, la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un'impresa titolare di un marchio, anche forte, di vietare ad un'altra l'uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell'altra impresa (Cass. civ. Sez. I, 17-02-2015, n. 3118).