Locazione – Rilascio e risarcimento per i danni subiti dall'immobile.

pubblicato 8 feb 2014, 10:58 da Nicola Massafra
La Cassazione ha chiarito che “Ricade sul conduttore, ai sensi degli artt. 1590 e 1588 c.c., l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a lui di ogni singolo danno riscontrato all'immobile locato al termine della locazione ed all'atto della riconsegna, presumendosi buono lo stato di quello all'inizio del rapporto ed esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto. Ne deriva l'erroneità dell'integrale reiezione della domanda di risarcimento dei danni stessi proposta dal locatore, ove manchi o sia incompleta la prova sull'imputabilità di quelli” (Cass. civ. Sez. III, 05-02-2014, n. 2619).


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