La Suprema Corte ha chiarito che “In merito all'inidoneità fisica al lavoro, l'impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve essere provata dal datore di lavoro, su cui incombe anche l'onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage relativamente all'esistenza di altri posti di lavoro cui possa essere ricollocato (conf. cass. civ., sez. lav., sent. n. 4920 del 2014)” e che è quindi “illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il prestatore di lavoro potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori od alterazioni dell'organigramma aziendale (conf. cass. civ., sez. lav., sent. n. 21710 del 2009)” (Cass. civ. Sez. lavoro, 10-03-2015, n. 4757). |
News e Giurispudenza >