Licenziamento per giustificato motivo – Datore di lavoro deve provare di non poter adibire il lavoratore a mansioni diverse.

pubblicato 7 dic 2013, 02:40 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 7 dic 2013, 02:41 ]
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che “Il Giudice del merito, adito per la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato al prestatore per soppressione delle mansioni cui il medesimo era addetto, è tenuto al controllo della effettiva sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del recesso datoriale, mentre non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione. Il datore di lavoro, in ogni caso, ha l'onere di provare l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, pur esigendosi dallo stesso lavoratore una collaborazione nell'accertamento di un suo possibile reimpiego nel contesto lavorativo, mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali poteva essere utilmente collocato, conseguendo a tale allegazione l'onere della parte datoriale di provare la non utilizzabilità dei posti predetti (Cass. civ. Sez. lavoro, 08-11-2013, n. 25197).


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