Il datore di lavoro deve provvedere tempestivamente al licenziamento del dipendente per motivi disciplinari dovendosi, in difetto, ritenere abdicata la facoltà di licenziare per mancanza di interesse. Così gli Ermellini: “In materia di licenziamento, l'intervallo temporale intercorrente tra l'intimazione del licenziamento disciplinare ed il fatto contestato al lavoratore assume rilievo, atteso che palesa la mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso” (Cass. civ. Sez. lavoro, 17-09-2013, n. 21203). Nella medesima sentenza viene tuttavia chiarito che "Il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo. Ed infatti, esso risulta in concreto compatibile anche con un intervallo di tempo più o meno lungo, allorché l'accertamento e la valutazione dei fatti sia laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore". |
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