Licenziamento - Superamento periodo comporto.

pubblicato 11 ago 2013, 10:27 da Nicola Massafra   [ aggiornato in data 11 ago 2013, 10:38 ]
Si segnala un'Importante sentenza della Cassazione che ha fatto chiarezza su un principio, già applicato da numerose corti di merito, in ordine alla possibilità per il lavoratore di sostituire i giorni di malattia con i giorni di ferie maturati, al fine di non superare il numero di giorni massimo di malattia, che legittimerebbero il datore di lavoro ad operare il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Così la Cassazione: “Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere un'incompatibilità assoluta tra ferie e malattia. Ed infatti, si è evidenziato come non sarebbe corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento, perché si renderebbe così impossibile l'effettiva fruizione delle ferie. Altresì, deve rilevarsi come spetti al datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare, ove sia stato investito di tale richiesta, di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto”  (Cass. civ. Sez. lavoro, 07-06-2013, n. 14471).


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