Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20-11-2012 ha chiarito che “È insussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento quando il datore di lavoro non abbia dimostrato l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore nell'organico aziendale” e che tuttavia, “in tali casi, la sanzione applicabile è il risarcimento del danno tra le dodici e le ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18, comma 7, Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), (nella versione modificata ad opera dell'art. 1, comma 42, legge n. 92 del 2012) per le " altre ipotesi " - rispetto a quella della " manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento " - in cui il giudice " accerta che non ricorrono gli estremi del... giustificato motivo ". |
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