Lavoro (altro) durante periodo di  malattia – Licenziamento – Criteri di legittimità.

pubblicato 24 ago 2014, 01:10 da Nicola Massafra
Il lavoratore sorpreso a svolgere altra attività lavorativa durante il periodo di malattia, per evitare il licenziamento, deve riuscire a provare che tale attività, oltre ad essere compatibile con il generale dovere di correttezza, non era atta a ritardare/impedire il processo di guarigione.
Infatti la Suprema Corte ha chiarito come “Nel caso in cui il dipendente assente per malattia, svolga un'altra attività lavorativa, il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro, in ragione della violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Il recesso è altresì giustificato nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia. Invero, lo stato di malattia del lavoratore non comporta l'impossibilità assoluta dello stesso di svolgere qualsiasi attività essendo solo impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente. Ne discende dunque, che nel caso in cui il lavoratore assente per malattia sia sorpreso a svolgere altre attività, incombe sul dipendente l'onere di dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della normale prestazione lavorativa" (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-08-2014, n. 17625).



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