Lavoro - Trasporto aereo e marittimo – contratti a termine.

pubblicato 25 lug 2013, 13:39 da Nicola Massafra
Importante pronuncia del Tribunale di Novara secondo cui “Le disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 2 de D.Lgs. n. 368/2001 non si " sommano" ma regolano la fattispecie in modo diverso. Entrambe sono finalizzate ad invidiare in quale ipotesi dia consentita la stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato. (...) la differenza è data dal fatto che nella prima ipotesi la situazione del contratto è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che devono essere specificate per iscritto, mentre la seconda la sussistenza delle ragioni che legittimano l'apposizione del termine già preventivamente valutate dal legislatore in ragione delle caratteristiche peculiari dei tre settori coinvolti ed i requisiti per la legittimità del termine sono quindi diversi (arco temporale definito, rispetto alla percentuale e comunicazioni alle associazioni provinciali sindacali). Sempre dal punto di vista letterale e il fatto che la rubrica descrive il contenuto dell'articolo 2 come "disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo e di servizi aeroportuali" ulteriormente dimostra che l'intenzione del legislatore è quella di introdurre un'ipotesi tipica di apposizione del termine diversa in quanto si aggiunge, a quelle previste in via generale dall'articolo 1. La tesi della necessaria compresenza tanto dei requisiti di cui all'articolo 1 quanto di quelli di cui all'articolo 2 è poi del tutto illogica perché se la causalità del contratto fosse la regola indefettibile non vi sarebbe stata alcuna ragione di disciplinare in modo differenziato il settore del trasporto aereo, servizi aeroportuali e postale e comunque il trattamento riservato ai tre settori sarebbe deteriore rispetto a quello riservato alle altre aziende dovendo le prime rispettare tanto limite causale quanto quello temporale e percentuale (...) l'intenzione del legislatore, chiarita in modo in equivoco dalle "l'estensione della possibilità di porre un termine" è quindi quella di consentire anche alle imprese concessionarie di servizi postali la stipulazione di contratti a termine senza il rispetto delle limitazioni previste dall'art. 1 comma 1 D.lgs. n. 368/2001” (Trib. Novara Sez. lavoro, 27-02-2013).

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