Lavoro - Sanzioni disciplinari per condotta illecita extralavorativa – Maggiore rilevanza se lavoro consiste in un servizio pubblico.

pubblicato 24 gen 2015, 09:14 da Nicola Massafra
Con un recentissima sentenza gli Ermellini hanno chiarito che Una condotta illecita, anche se estranea all'esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo disciplinare, atteso che il lavoratore è assoggettato non solo all'obbligo di rendere la prestazione, bensì anche agli obblighi accessori di comportamento extralavorativo, tale da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro né la fiducia che, in diversa misura ed in diversa forma, lega le parti di un rapporto di durata. Siffatta condotta implica la sanzione espulsiva solo se presenta caratteri di gravità che devono essere apprezzati, tra l'altro, in relazione alla natura dell'attività svolta dall'impresa datrice di lavoro. Ed infatti, comportamenti illeciti, non di gravità tale da giustificare l'espulsione da un'azienda svolgente un'attività puramente privatistica, possono al contrario rompere il legame fiduciario ed il connesso requisito di affidabilità posto alla base di un rapporto di lavoro costituito per l'espletamento di un servizio pubblico, ancorché in regime privatistico” (Cass. civ. Sez. lavoro, 19-01-2015, n. 776).



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