Lavoro - Licenziamento per superamento del periodo di comporto.

pubblicato 18 gen 2014, 13:38 da Nicola Massafra
Gli Ermellini hanno chiarito che nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto (superamento del numero massimo di giorni di malattia previsti dal CCNL oltre i quali è data facoltà al datore di lavoro di licenziare il dipendente) “L'atto di intimazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, che non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, attribuisce al lavoratore, il quale ha l'esigenza di poter opporre propri rilievi specifici, la facoltà di chiedere alla parte datoriale la specificazione di tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento. Ove, invece, il lavoratore abbia direttamente impugnato il licenziamento, il datore di lavoro può precisare in giudizio i motivi di esso ed i fatti che hanno determinato il superamento del periodo di comporto, non essendo in ciò ravvisabile una integrazione o modificazione della motivazione del recesso” (Cass. civ. Sez. lavoro, 13-01-2014, n. 471).



Comments