Lavoro - Licenziamento per riduzione del personale – La mancata contestuale comunicazione del licenziamento e dei criteri di scelta dei lavoratori è motivo di impugnazione.

pubblicato 22 nov 2015, 11:52 da Nicola Massafra
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Il requisito della contestualità tra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali ed ai competenti uffici del lavoro, dell'elenco dei dipendenti licenziati e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, è richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento e deve essere valutato nel senso di un'indispensabile contemporaneità delle due comunicazioni, la cui mancanza può non determinare l'inefficacia del recesso solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, della cui prova è onerato il datore di lavoro. Deve considerarsi "non contestuale" una comunicazione alle autorità pubbliche ed alle organizzazioni sindacali che segua con apprezzabile intervallo temporale, la comunicazione di recesso al lavoratore, non potendosi considerare "contestuale" una comunicazione predisposta contemporaneamente alla comunicazione di recesso ma inoltrata dopo un non breve lasso di tempo da quest'ultima” (Cass. civ. Sez. lavoro, 18-11-2015, n. 23616).




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