La Cassazione civile, sezione lavoro, ha chiarito che “In ipotesi di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro è gravato dall'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore e all'organizzazione aziendale esistente al momento del recesso, l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che il medesimo svolgeva, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio (conf. Cass. Sez. Lavoro, n. 11720 del 2009)" (Cass. civ. Sez. lavoro, 11-06-2014, n. 13112). |
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