Con la pronuncia n. 16622 del 01/10/2012 la Cassazione, Sezione Lavoro ha evidenziato come, anche in tema di controlli difensivi del datore di lavoro, il divieto di controlli a distanza implichi l’inutilizzabilità dei dati acquisiti per provare l’inadempimento dei dipendenti. Così gli Ermellini: “L'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i cd. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell'art. 4, secondo comma, legge 20 maggio 1970 n. 300; ne consegue che se, per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi. (Fattispecie relativa al rilevamento delle telefonate con il software Bluès 2002). (Cassa con rinvio, App. Roma, 12/11/2009)”. |
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